Accesso agli Atti - L. 241/1990

L'accesso agli atti, disciplinato dalla L. 241/90 agli artt. 22 e ss. consiste nel "diritto degli interessati di prendere visione o di ottenere copia di documenti amministrativi" (con le eccezioni previste a livello normativo).

I soggetti interessati sono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Il documento amministrativo oggetto dell'accesso è ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie di atto, anche interno o non, relativo ad uno specifico procedimento, detenuto da una pubblica amministrazione e concernente attività di pubblico interesse.

Per ogni richiesta di accesso è necessario specificare una motivazione chiara, completa e direttamente collegata al documento e fornire l'indicazione precisa degli estremi del documento che permettano l'individuazione inequivocabile dell'atto oggetto della richiesta.

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve essere fatta per iscritto, mediante apposita modulistica, scaricabile dalla presente pagina (in formato word o in formato open office).

Il documento per il quale si presenta richiesta può essere visionato e se ne può richiedere copia, in questo caso è previsto il pagamento dei costi di riproduzione e diritti segreteria.

L'Amministrazione ha 30 giorni di tempo dalla presentazione dell'istanza per concludere il procedimento.

Scarica il Modulo per richiedere l'Accesso agli Atti

 
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