Natura 2000 è una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione Europea, tramite la quale si mira alla conservazione della biodiversità ed a garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.
La rete Natura 2000 è istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" ed è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Per maggiori informazioni si veda il sito: http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000
La Regione Marche, ai sensi della L.R. n°6/2007, ha affidato alla Unione Montana Alta Valle del Metauro la gestione dei seguenti siti Natura 2000:
ZSC IT5310010 Alpe della Luna – Bocca Trabaria
Ente gestore U.M. Alta Valle del Metauro
ZSC IT5310017 Monte Nerone - Gola di Gorgo a Cerbara
ZPS IT5310030 Monte Nerone e Monti di Montiego
Enti gestori U.M. Alta Valle del Metauro, U.M. Catria e Nerone
ZSC IT5310012 Montecalvo in Foglia
ZPS IT5310025 Calanchi e praterie aride della media Valle del Foglia
Enti gestori Provincia Pesaro e Urbino, U.M. Alta Valle del Metauro, U.M. Montefeltro
ZSC IT5310016 - Gola del Furlo
ZPS IT5310029 - Furlo
Enti gestori Provincia Pesaro e Urbino, U.M. Alta Valle del Metauro, U.M. Catria e Nerone
Vincoli e Tutele
Per approfondimenti si veda il sito della Regione Marche:
www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000.aspx
La gestione dei Siti natura 2000 consiste, in particolare:
a) nell’adozione delle misure di conservazione e dei piani di gestione di cui al d.p.r. 357/1997;
b) nell’effettuazione della valutazione di incidenza di piani ed interventi, qualora i medesimi non siano sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. 7/2004 o di valutazione ambientale strategica di cui al capo II della presente legge, ovvero nella redazione del parere in ordine alla valutazione di incidenza, nel caso in cui i piani ed interventi siano assoggettati alle suddette procedure;
c) nell’esecuzione dei monitoraggi periodici;
d) nella trasmissione annuale alla Regione dei dati relativi ai monitoraggi e alla valutazione di incidenza.