Commercializzazione dei funghi freschi

La vendita dei funghi freschi spontanei di cui all'elenco approvato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 è soggetta ad apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al SUAP competente per territorio ai sensi della normativa vigente.

Per gli imprenditori agricoli professionali, i funghi freschi spontanei raccolti sono assimilati alla produzione aziendale e possono essere commercializzati ai sensi della normativa statale vigente.

L'attività è subordinata:

  1. al superamento di un esame di idoneità, finalizzato a valutare le capacità di riconoscere e identificare le specie fungine, nonché la conoscenza delle norme di trattamento, conservazione e commercializzazione;
  2. alla certificazione di avvenuto controllo, da parte delle strutture sanitarie territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati).

Per i soggetti residenti nei Comuni il cui territorio ricade nell’Unione montana, l'idoneità dei candidati è valutata da una apposita commissione costituita dalla medesima Unione. Detta commissione deve in ogni caso comprendere un funzionario della struttura organizzativa regionale competente in materia di sanità e un esperto micologo designato dalla struttura sanitaria competente per territorio.

ESAME DI IDONEITA’ ALLA COMMERCIALIZZAZIONE

Per sostenere l’esame è necessario presentare apposita domanda tramite il modulo presente nell’area “Modulistica” denominato “Domanda ESAME FUNGHI”

L’esame è finalizzato a valutare le capacità di riconoscere e identificare le specie fungine in particolare quelle oggetto di commercializzazione, nonché la conoscenza delle norme di trattamento, conservazione e commercializzazione. Le domande oggetto dell’esame sono 30, estratte dall’insieme delle domande inserite nell’ALLEGATO C e l’esame si intende superato se non vengono commessi più di 3 errori. La fase successiva di riconoscimento verte sul riconoscimento di 3 specie di funghi per ogni gruppo 2a, 2b e 2c della DGR 642/23 – ALLEGATO A, oltre alle specie che si intendono commercializzare.

Il superamento dell'esame di idoneità dà diritto al rilascio del "Titolo abilitativo".

Domanda Esame Funghi  [pdf - 164 KB]
 
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