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Comunicazione annuale tartufi commercializzati

Si ricorda che secondo quanto previsto dall’art.1 comma 109 della legge n.311/2004 e dalla legge regionale n.5/2013 nonché dall’art. 11 punto 2 della DGR 61/2015:

2. Le imprese attive nei settori del commercio e della trasformazione dei tartufi hanno l’obbligo di comunicare annualmente alla Regione la quantità di prodotto commercializzato distinto per specie e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base di risultanze contabili.

La comunicazione dei dati di cui sopra è effettuata entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento secondo il modello 1c)  allegato al presente atto. 

Il modello 1c) viene messo a disposizione sul sito:

  1. https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Tartufi#Normativa  DGR n. 61 del 09/02/2015 - Allegato 1c) - Comunicazione annuale prodotto commercializzato - art.19 L.R. 5/2013
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