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Periodo Di Grave Pericolosità Di Incendio Boschivo (1° Luglio – 15 Settembre)

Il piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, adottato con DGR 968/2023, stabilisce il seguente periodo a rischio di incendio boschivo: 1° luglio - 15 settembre. Sono aree a rischio di incendio boschivo tutti i boschi, così come definiti ai sensi della “Legge Forestale Regionale”.

Il piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, adottato con DGR 968/2023, stabilisce il seguente periodo a rischio di incendio boschivo: 1° luglio - 15 settembre.

Sono aree a rischio di incendio boschivo tutti i boschi, così come definiti ai sensi della “Legge Forestale Regionale”.

Divieti e azioni determinanti l’innesco di incendi boschivi

  • accendere fuochi a distanza minore di 200 metri dai boschi nel periodo a rischio di incendio boschivo e a distanza minore di 100 metri nel periodo non a rischio di incendio boschivo così come determinato nel Piano regionale di settore;
  • ar brillare mine a distanze inferiori di quelle indicate al primo punto;
  • usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli a distanze inferiori di quelle indicate al primo punto;
  • usare motori, fornelli od inceneritori che producano faville o brace a distanze inferiori di quelle indicate al primo punto;
  • umare nei boschi od a distanze inferiori di quelle indicate al primo punto, gettare mozziconi ancora accesi o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio boschivo;
  • bruciare stoppie e residui erbacei, arbustivi ed arborei non raccolti in cumuli ed a distanze inferiori di quelle indicate al primo punto. Nelle accensioni dei fuochi tesi all’eliminazione di detto materiale devono essere adottate le necessarie cautele affinché le scintille e le braci non siano disperse, non vi sia continuità con altro materiale infiammabile e l’operatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento;
  • compiere comunque ogni altra azione determinante, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendi boschivi;

Allarme e segnalazione

Chiunque avvisti o abbia notizia dell'insorgere di un incendio boschivo è tenuto ad informare con il mezzo più rapido il NUMERO UNICO di EMERGENZA 112. In alternativa potrà chiamare il Numero di emergenza dei VIGILI DEL FUOCO 115.

Chiunque riceva notizia dell’insorgere di un incendio dovrà raccogliere più informazioni utili possibili, con particolare riferimento a:

  •  Nominativo e numero telefonico del segnalante;
  • Zona dell’incendio (ove possibile Provincia, Comune, Località);
  • Entità e descrizione dell’incendio ovvero del fumo;
  • Tipo di vegetazione e bosco (incolto, pascolo, pineta, querceto etc.);
  • Presenza di abitazioni, elettrodotti, strade e ferrovie;
  • Presenza di pericoli immediati per persone e/o immobili ed infrastrutture;
  • Vie d’accesso;
  • Ogni altra utile informazione;
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