Interventi di Edilizia Privata

Interventi subordinati al Permesso di Costruire

Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a permesso di costruire.

In particolare, come previsto dall’art. 10 del dpr 380/2001, gli interventi soggetti a permesso di costruire sono i seguenti:

  • gli interventi di nuova costruzione
  • gli interventi di ristrutturazione urbanistica
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia che:
    • portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
    • comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
    • limitatamente alle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso,
    • comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004

Interventi subordinati a SCIA (segnalazione certificata inizio attività)

Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività i seguenti interventi:

  1. interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
  2. gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
  3. gli interventi di ristrutturazione edilizia che:
    • non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
    • non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
    • limitatamente alle zone omogenee A, non comportino mutamenti della destinazione d’uso,
    • non comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004
  4. le varianti a permessi di costruire che
    • non incidono su parametri urbanistici e  volumetrie
    • non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia
    • non alterano la sagoma dell’edificio sottoposto a vincolo (dlgs 42/2004)
    • non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire

Inoltre, sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso comunque denominati.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 3 del dpr 380/2001, sono “interventi di manutenzione straordinaria” le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Inoltre, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso.

Interventi subordinati a CILA (comunicazione inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato)

 

Gli interventi non riconducibili a edilizia libera, a SCIA o a permesso di costruire (artt. 6, 10 e 22 del dpr 380/2001) sono realizzabili previa comunicazione asseverata di inizio lavori.

In particolare, l’interessato trasmette al Comune l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato.

Il tecnico attesta sotto la propria responsabilità che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.

La comunicazione contiene i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

Devono comunque essere rispettate le prescrizioni di:

  • strumenti urbanistici
  • regolamenti edilizi
  • disciplina urbanistico-edilizia
  • norme antisismiche
  • norme di sicurezza
  • norme antincendio
  • norme igienico-sanitarie, norme sull’efficienza energetica
  • norme sulla tutela dal rischio idrogeologico,
  • codice dei beni culturali e del paesaggio (dlgs 42/2004)

Edilizia libera

Come previsto dall’art. 6 della nuova versione del dpr 380/2001 sono realizzabili in edilizia libera, e quindi senza alcun titolo abilitativo, i seguenti interventi:

  1. gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a)
  2. gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
  3. gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio
  4. le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato
  5. i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari
  6. le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola
  7. le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale
  8. le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati
  9. i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444
  10. le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

Occorre tuttavia rispettare le norme relative a:

  • antisismica
  • sicurezza
  • antincendio
  • questioni igienico-sanitarie
  • efficienza energetica
  • tutela dal rischio idrogeologico
  • codice dei beni culturali e del paesaggio

Quale titolo abilitativo occorre?

Quale titolo abilitativo edilizio è necessario se devo effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia leggera? E se la ristrutturazione è pesante? Inoltre, in caso di demolizione e costruzione, è necessario il permesso di costruire o posso procedere con SCIA? E quando posso procede senza alcun titolo abilitativo operando in edilizia libera?

Finalmente queste domande hanno una risposta certa, su tutto il territorio nazionale.

Il Decreto SCIA 2 (dlgs 222/2016) infatti ha definito il regime amministrativo e i riferimenti normativi in funzione di ciascuna attività edilizia.

In particolare, viene effettuata un’intera ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi, con le eventuali concentrazione di regimi. Vengono inoltre definiti, per le attività soggette a permesso di costruire, SCIA, CILA e attività libera, i casi in cui è necessario acquisire altri titoli di legittimazione o di assenso comunque denominati.

Ad esempio, per gli interventi di manutenzione ordinaria, interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, è possibile procedere in edilizia libera. I riferimenti sono il dpr 380/2001, art. 3 comma 1 lettera a) e  art. 6 comma 1 lettera a).

Di seguito e in allegato proponiamo la tabella contenente tutti gli interventi e i regimi amministrativi della sezione edilizia, contenuta nell’allegato A del decreto SCIA 2 (dlgs 222/2016).

Ricordiamo che la tabella (ai punti 46,62 e 78) è stata aggiornata con i nuovi riferimenti normativi dopo l’abrogazione del dpr 139/2010 e l’entrata in vigore (6 aprile 2017) del dpr 31/2017, che definisce le nuove regole per l’Autorizzazione paesaggistica.

Permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. Della legge 241 del 1990)

 

Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all’allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C (prevenzione incendi).

Autorizzazione

L’istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere  presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D.P.R. n. 380/2001, art. 10

D.P.R. n. 151/2011, art. 3 – Allegato I, attività categorie B e C

 

Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA.

Autorizzazione più autorizzazione/silenzio-assenso decorso il termine di 90 giorni

L’istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D.M. n. 161/2012, art. 5

D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis

 

Interventi edilizi che alterano  lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore degli edifici e che ricadono  in zona sottoposta a tutela paesaggistica.

Autorizzazione

L’istanza di autorizzazione,contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere  presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D.Lgs. n. 42/2004, art. 146

 

Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell’elenco dell’Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l‘aspetto esteriore degli edifici.

Autorizzazione

L’istanza deve essere presentata,contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D.P.R. n. 139/2010

 

Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità

Autorizzazione più SCIA

La segnalazione deve essere  presentata,contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire, quale allegato al modulo per la presentazione della relativa istanza.

D.P.R. n. 380/2001, art. 93

 

Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità

Autorizzazione

L’istanza di autorizzazione deve essere  presentata,unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D.P.R. n. 380/2001, art. 94

 

Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali

Autorizzazione

L’istanza deve essere  presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22

 

Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico

Autorizzazione

L’istanza di autorizzazione deve essere  presentata,unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5

R.D. n. 3267/1923

 

Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici)

Autorizzazione

L’istanza di autorizzazione deve essere  presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D.Lgs. n. 152/2006, art. 115, c. 2

R.D. n. 523/1904

 

Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo

Autorizzazione

(E’ prioritaria la richiesta di rilascio della concessione demaniale rispetto a quella del titolo abilitativo, dovendo, a stretto rigore, l’autorità amministrativa rilasciare il titolo edificatorio solo al soggetto che sia già concessionario del bene. In ogni caso, la compresenza dei due provvedimenti è indispensabile al fine del concreto inizio dei lavori. )

All’art. 49 cod. nav. dal titolo “devoluzione di opere non amovibili”,è  previsto che alla scadenza della concessione, salvo che non sia diversamente stabilito nell’atto, le opere “non amovibili” restano acquisite allo Stato (o Regione, Comune…) senza alcun compenso o rimborso. Ne deriva una particolare e specialissima caratteristica tecnica riguardante tutte le opere costruite sulle zone costiere che, secondo il Codice, dovrebbero quindi realizzarsi in modo tale da potersi definire di facile rimozione (senza essere incardinate al suolo, fatte con materiali privi di c.a. ecc…).

L’autorizzazione paesaggistica, definita quale atto autonomo e presupposto tanto del permesso di costruire quanto degli altri titoli che legittimano l’intervento edilizio, potrebbe essere richiesta anche dopo l’ottenimento del titolo edificatorio ma, nel caso, quest’ultimo rimane inefficace sino al rilascio dell’autorizzazione, della quale peraltro deve recepire eventuali prescrizioni e limiti.

È possibile ricorrere allo strumento della Conferenza dei servizi per esaminare contestualmente tutti gli interessi coinvolti nella procedura di rilascio del permesso a costruire e per acquisire da parte delle altre amministrazioni i relativi atti di assenso.

D.P.R. n. 380/2001, art. 8

Codice della navigazione di cui al R.D. n. 327/1942, art. 49

D.Lgs. n. 42/2004, art. 142,

 

Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale

Autorizzazione

L’istanza di autorizzazione deve essere  presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D.Lgs. n. 374/1990, art. 19

 

Interventi da realizzare in aree naturali protette

Autorizzazione

L’istanza di autorizzazione deve essere  presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L. n. 394/1991, art. 13

 

Interventi nelle zone appartenenti alla rete “Natura 2000”

Autorizzazione

L’istanza di autorizzazione deve essere  presentataunitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D.P.R. n. 357/1997, art. 5

D.P.R. n. 120/2003

 

Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, di provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico.

Autorizzazione

più

a) Comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale)

b) Autorizzazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione)

La documentazione o l’istanza devono essere presentate,unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.

L. n. 447/1995, art. 8.commi 4 e 6

D.P.R. n. 227/2011

 

Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica

Autorizzazione

più Comunicazione asseverata

La comunicazione deve essere  presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.

D.P.R. n. 380/2001, art. 65, c.1

 

Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno

Autorizzazione

più Comunicazione

La comunicazione deve essere presentata,unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 al Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire.

D.Lgs. n. 81/2008, art. 99

CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (concentrazione di regimi giuridici ai sensi dell’art. 19-bis, commi 2 e 3 della legge 241 del 1990)

 

Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all’allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C (Prevenzione incendi).

CILA/SCIA più autorizzazione

L’istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D.P.R. n. 380/2001, art. 10

D.P.R. n. 151/2011, art. 3 – Allegato I, attività categorie B e C

 

Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA.

CILA/SCIA più

autorizzazione /silenzio assenso decorso il termine di 90 giorni

L’istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D.M. n. 161/2012, art. 5

D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis

 

Interventi edilizi che alterano  lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore degli edifici e che ricadono  in zona sottoposta a tutela paesaggistica.

CILA/SCIA più

autorizzazione

L’istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D.Lgs. n. 42/2004, art. 146

 

Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell’elenco dell’Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica , e che alterano lo stato dei luoghi o l‘aspetto esteriore degli edifici.

CILA/SCIA più

autorizzazione

L’istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D.P.R. n. 139/2010

 

Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità

SCIA unica

La segnalazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.

D.P.R. n. 380/2001, art. 93

 

Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità

CILA/SCIA più

autorizzazione

L’istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D.P.R. n. 380/2001, art. 94

 

Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali

CILA/SCIA più

autorizzazione

L’istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22

 

Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico

CILA/SCIA più

autorizzazione

L’istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5

R.D. n. 3267/1923

 

Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici)

CILA/SCIA più

autorizzazione

L’istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D.Lgs. n. 152/2006, art. 115, c. 2

R.D. 523/1904

 

Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo

CILA/SCIA più

autorizzazione

(E’ prioritaria la richiesta di rilascio della concessione demaniale rispetto a quella del titolo abilitativo, dovendo, a stretto rigore, l’autorità amministrativa rilasciare il titolo edificatorio solo al soggetto che sia già concessionario del bene. In ogni caso, la compresenza dei due provvedimenti è indispensabile al fine del concreto inizio dei lavori.)

All’art. 49 cod. nav. dal titolo “devoluzione di opere non amovibili”,è  previsto che alla scadenza della concessione, salvo che non sia diversamente stabilito nell’atto, le opere “non amovibili” restano acquisite allo Stato (o Regione, Comune…) senza alcun compenso o rimborso. Ne deriva una particolare e specialissima caratteristica tecnica riguardante tutte le opere costruite sulle zone costiere che, secondo il Codice, dovrebbero quindi realizzarsi in modo tale da potersi definire di facile rimozione (senza essere incardinate al suolo, fatte con materiali privi di c.a. ecc…).

L’autorizzazione paesaggistica, definita quale atto autonomo e presupposto tanto del permesso di costruire quanto degli altri titoli che legittimano l’intervento edilizio, potrebbe essere richiesta anche dopo l’ottenimento del titolo edificatorio ma, nel caso, quest’ultimo rimane inefficace sino al rilascio dell’autorizzazione, della quale peraltro deve recepire eventuali prescrizioni e limiti.

È possibile ricorrere allo strumento della Conferenza dei servizi per esaminare contestualmente tutti gli interessi coinvolti nella procedura di rilascio del permesso a costruire e per acquisire da parte delle altre amministrazioni i relativi atti di assenso.

D.P.R. n. 380/2001, art. 8

Codice della navigazione di cui al R.D. n. 327/1942, art. 49

D. Lgs. 42/2004, art. 142

 

Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale

CILA/SCIA più

autorizzazione

L’istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA.Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D.Lgs. n. 374/1990, art. 19

 

Interventi da realizzare in aree naturali protette

CILA/SCIA più

autorizzazione

L’istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L. n. 394/1991, art. 13

 

Interventi nelle zone appartenenti alla rete “Natura 2000”

CILA/SCIA più

autorizzazione

L’istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D.P.R. n. 357/1997, art. 5

D.P.R. n. 120/2003

 

Impianti o attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico.

a)      SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale)

b) CILA/SCIA più autorizzazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione)

a) La comunicazione deve essere  presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla SCIA Unica

b) L’istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L. n. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6

D.P.R. n. 227/2011

 

Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica

SCIA Unica

La comunicazione asseverata deve essere  presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla SCIA Unica.

D.P.R. n. 380/2001, art. 65, c. 1

 

Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno

SCIA Unica

La comunicazione deve essere  presentata al Comune contestualmente alla SCIA Unica.

D.Lgs. n. 81/2008, art. 99

Attività edilizia libera: casi in cui è necessario acquisire preventivamente altri titoli di legittimazione ai sensi dell’art, 5, comma 3, D.P.R. n. 380/2001)

 

Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all’allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C (prevenzione incendi).

Autorizzazione

L’istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune

D.P.R. n. 380/2001, art. 10

D.P.R. n. 151/2011, art. 3 – Allegato I, attività categorie B e C

 

Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA.

Autorizzazione /Silenzio assenso decorso il termine di 90 giorni

L’istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune

D.M. n. 161/2012, art. 5

D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis

 

Interventi edilizi che alterano  i luoghi o l’aspetto esteriore degli edifici e che ricadono  in zona sottoposta a tutela paesaggistica.

Autorizzazione

L’istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune

D.Lgs. n. 42/2004, art. 146

 

Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell’elenco dell’Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica , e che alterano i luoghi o l‘aspetto esteriore degli edifici.

Autorizzazione

L’istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune

D.P.R. n. 139/2010

 

Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità

SCIA

La segnalazione è presentata allo sportello unico del Comune

D.P.R. n. 380/2001, art. 93

 

Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità

Autorizzazione

L’istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune

D.P.R. n. 380/2001, art. 94

 

Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali

Autorizzazione

L’istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune

D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22

 

Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico

Autorizzazione

L’istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune

D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5

R.D. n. 3267/1923

 

Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici)

Autorizzazione

L’istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune

D.Lgs. n. 152/2006, art. 115, c. 2

R.D. 523/1904

 

Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo

Autorizzazione

L’istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune

D.P.R. n. 380/2001, art. 8

Codice della navigazione di cui al R.D. n. 327/1942, art. 49

D.Lgs. 42/2004, art. 142

 

Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale

Autorizzazione

L’istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune

D.Lgs. n. 374/1990, art. 19

 

Interventi da realizzare in aree naturali protette

Autorizzazione

L’istanza di autorizzazione è presentata allo sportello  unico del Comune

L. n. 394/1991, art. 13

 

Interventi nelle zone appartenenti alla rete “Natura 2000”

Autorizzazione

L’istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune

D.P.R. n. 357/1997, art. 5

D.P.R. n. 120/2003

 

Impianti o attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico.

a) Comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale)

b) autorizzazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione)

La comunicazione o l’istanza sono presentate allo sportello unico del Comune

L. n. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6

D.P.R. n. 227/2011

 

Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica

Comunicazione asseverata

La comunicazione asseverata è presentata allo sportello unico del Comune

D.P.R. n. 380/2001, art. 65, c.1

 

Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno

Comunicazione

La comunicazione è presentata allo sportello del Comune

D.Lgs. n. 81/2008, art. 99

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